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Le annualita' dovute alla Cassa dei Depositi e Prestiti per interessi ed ammortizzazione delle somme indicate nell'articolo 1° per quella parte che non puo' essere compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovraimposta comunale alla imposta fondiaria, saranno garantite con delegazioni che in luogo e vece dei comuni di Palermo e di Pisa rilasceranno rispettivamente le provincie di Palermo e di Pisa sulla sovraimposta provinciale, nei modi voluti dall'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.
Testo in vigore dal 28 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
