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[1]Dopo il decimo anno della decorrenza della trasformazione e della unificazione dei debiti del Comune di Roma, considerate nella presente legge, e' data facolta' al Ministro del Tesoro di riscattare al valore nominale le cartelle che verranno emesse per la trasformazione e per l'unificazione medesima, mediante nuova emissione di cartelle di credito comunale e provinciale a ragione di interesse minore.
[2]L'interesse del capitale rimanente a mutuo colla Cassa dei depositi e prestiti alla data del riscatto delle prime cartelle emesse, sara' ragguagliato a quello delle cartelle nuove.
Testo in vigore dal 2 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
