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Le annualita' che il Comune di Roma dovra' corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti, in dipendenza della trasformazione dei prestiti colla Cassa dei depositi e della unificazione del prestito interno in obbligazioni, comprenderanno:
- a)l'interesse in ragione del 4 per cento annuo;
- b)la provvigione in ragione di centesimi 20 annui per ogni 100 lire del capitale che rimane a mutuo;
- c)la quota d'ammortamento del capitale;
- d)e per il prestito interno 1871, anche l'imposta di ricchezza mobile nei limiti indicati nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 2 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
