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[1]Sara' stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 25,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato, per la ricostruzione delle case degli abitanti di Campomaggiore, state distrutte dalla frana, perche' sia ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari stessi, agli effetti indicati all'art. 9, N. 1 e 2 della legge suddetta, limitatamente ad un importare massimo, fra anticipazioni e mutui, di lire 500,000 da accordarsi ad un unico Istituto di credito fondiario.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Monza, addi' 26 luglio 1888.

[4]UMBERTO.

[5]CRISPI. MAGLIANI. SARACCO. GRIMALDI.

[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Testo in vigore dal 13 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-07-26;5600~art2 · fonte del testo

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