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[1]Sara' stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 25,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato, per la ricostruzione delle case degli abitanti di Campomaggiore, state distrutte dalla frana, perche' sia ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari stessi, agli effetti indicati all'art. 9, N. 1 e 2 della legge suddetta, limitatamente ad un importare massimo, fra anticipazioni e mutui, di lire 500,000 da accordarsi ad un unico Istituto di credito fondiario.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 26 luglio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI. MAGLIANI. SARACCO. GRIMALDI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 13 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
