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[1]Potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Provincie ed i Comuni, a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei Convitti a norma delle leggi vigenti.

[2]In casi eccezionali e, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Governo potra' accordare il beneficio dei prestiti ai Comuni ed alle Provincie anche per le Scuole e Convitti mantenuti a loro spese, e che sieno pareggiati secondo le norme che saranno prescritte con regolamento approvato con decreto Reale.

[3]L'onere assunto dal Governo, per la differenza d'interesse da corrispondere alla Cassa dei depositi e prestiti pei mutui cui si riferisce il presente articolo, non potra' eccedere in ciascun anno le lire 50,000, e la somma corrispondente sara' inscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

[4]Ordiniamo che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 8 luglio 1888.

[6]UMBERTO.

[7]P. Boselli.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-07-08;5516~art7 · fonte del testo

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