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Gli edifizi, o parti di edifizi, costruiti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto. Qualora ne sia invertita la destinazione senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avra' diritto di rivalersi contro il Comune tanto per le somme pagate, quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito.

Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-08;5516~art6 · fonte del testo

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