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[1]Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che per la gravezza delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali dell'istruzione saranno riconosciuti piu' bisognosi dell'aiuto del Governo.
[2]Quanto alle domande per prestiti agli asili infantili, si terra' conto delle condizioni dell'Ente morale, dell'importanza dei servigi che rende all'educazione popolare, e della utilita' dei lavori.
Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
