Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni dovranno estinguere i debiti cosi' creati, e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortizzazione e dell'interesse stabilito. Per i mutui destinati a favore di enti morali la concessione sara' sempre fatta ai Comuni, i quali rimarranno garanti del prestito.
[2]Lo Stato corrispondera' alla Cassa la differenza tra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale. L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui a interesse ridotto che si faranno ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili cumulativamente, non potra' eccedere le lire 80,000.
[3]La somma che risultera' a debito dello Stato, sara' iscritta nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
