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[1]L'interesse potra' essere ridotto al 2% per le somme non superiori alle L. 50,000; al 2 1/2% fino a L. 100,000; non sara' minore del 3% per le somme maggiori.

[2]Trattandosi di successive domande di prestiti, nella determinazione del saggio d'interesse si dovra' tener conto di tutte le somme precedentemente concesse al Comune o al Corpo morale.

Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-08;5516~art2 · fonte del testo

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