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Per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifizi, o parte di edifizi, esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati Corpo morale, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai Comuni del Regno mutui ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, sia all'interesse normale stabilito secondo gli articoli 17 della legge 17 maggio 1863 e 17 della legge 27 maggio 1875, sia ad un interesse minore.
Testo in vigore dal 16 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
