Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella presente legge dovra' darsi la preferenza alle domande dei comuni i quali per la misura elevata delle imposte, per le piu' difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori, avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie.
Testo in vigore dal 9 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
