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[1]Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, durante il periodo di dieci anni, ai comuni del Regno al disotto di 10,000 abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e allo interesse del 3 per cento.
[2]La somma annuale dei prestiti non potra' eccedere i tre milioni.
[3]Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estendera' alle opere gia' iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari.
Testo in vigore dal 9 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
