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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire il Ministero delle colonie, a determinarne le attribuzioni e a dare le disposizioni per l'ordinamento e l'assunzione del personale.
[7]Il Governo ha pure facolta' di spostare e modificare con decreti Reali gli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato in quanto occorra per trasferire al Ministero delle colonie servizi ora dipendenti da altri Ministeri.
[8]La maggiore spesa per l'istituzione di detto Ministero per l'esercizio 1912-913 non dovra' eccedere la somma di L. 200.000.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti - Di San Giuliano - Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
