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Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi agli indicati stati di previsione, nonche' negli stipendi ed assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1896-97, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
