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Il Governo del Re e' autorizzato a esercitare provvisoriamente, durante il mese di luglio 1897, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98, che il 30 giugno 1897 non saranno ancora tradotti in legge; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, od a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di' 30 novembre 1896, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate fino al 24 maggio 1897.
Testo in vigore dal 30 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
