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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1916, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-917; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dilenquenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1915 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 9 luglio 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]SONNINO.
[14]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1916 al 26 gennaio 1917
