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[1]E' continuata al Ministro delle Finanze la facolta' di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.
[2]La somma totale dei buoni in circolazione non potra' eccedere i 250,000,000 di lire.
Testo in vigore dal 1 luglio 1867 al 16 dicembre 2009
