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[1]Resta ferma la facolta' accordata al Ministro delle Finanze coll'art. 2 della Legge 21 dicembre 1864, n.° 2065, di emettere Buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo credera' piu' opportuno, e che dovra' esser noto al pubblico.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dat. a Firenze addi' 23 dicembre 1865.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese.

[6]Quintino Sella.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-12-23;2663~art2 · fonte del testo

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