Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1867 al 16 dicembre 2009. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel Regio Decreto del 3 novembre 1867, n. 4029, con cui furono estesi dal 1° gennaio 1868 alle Provincie della Venezia e di Mantova il Decreto Reale e le Leggi qui appresso indicate:
tolto: Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302, sulla contabilita' generale dello Stato;
tolto: Legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia;
tolto: Legge del 4 aprile 1856, n. 1560, sulla prescrizione dei Buoni del Tesoro;
tolto: Legge del 19 luglio 1862, n. 722, che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato, o di pubbliche Amministrazioni;
tolto: Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulle disponibilita', aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato.
tolto: Le disposizioni transitorie di questa Legge decorreranno, per le Provincie Venete e di Mantova, dal 1° gennaio 1868;
tolto: Legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati;
tolto: Legge 10 luglio 1861, n. 94, colla quale fu instituito il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.
tolto: E' pure autorizzato a pubblicare nelle stesse Provincie la Legge 25 maggio 1865, n. 2312, pei contratti da comunicarsi al Consiglio di Stato.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
tolto: Dato a Torino addi' 28 dicembre 1867.
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Mari.
tolto: L. G. Cambray Digny.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1867-12-28;4134~art3 · fonte del testo
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