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[1]E' confermata la facolta' accordata al Ministro delle Finanze coll'art. 2 della Legge 21 dicembre 1864, n° 2065, di emettere Buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo credera' piu' opportuno, e che dovra' esser noto al pubblico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Firenze addi' 30 aprile 1866.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[6]A. Scialoja.
Testo in vigore dal 1 maggio 1866 al 16 dicembre 2009
