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[1]E' continuata al Ministro di Finanze la facolta' di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore.
[2]La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potra' eccedere i trecento milioni di lire (300,000,000).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 30 aprile 1869.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
[7]L. G. Cambray Digny.
Testo in vigore dal 30 aprile 1869 al 16 dicembre 2009
