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Sino a tutto giugno 1867 il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed e' autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, con le modificazioni posteriori, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.
Testo in vigore dal 31 marzo 1867 al 16 dicembre 2009
