Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonche' negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 28 giugno 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
