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Fino all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93, e non oltre il mese di dicembre 1892, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati nel di' 25 novembre 1891, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni fino al 30 maggio 1892 e degli effetti del disegno di legge n. 120, che modifica la spesa per le strade comunali obbligatorie.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
