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[1]Sino a tutto aprile 1869, il Governo del Re riscuotera', secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti.
[2]E' prorogata per lo stesso termine la Legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, del 18 dicembre 1864, n. 2034.
[3]Esso e' pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Legge e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1869 rettificato, presentato al Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1869 al 16 dicembre 2009
