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La facolta' di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colle leggi 31 ottobre 1860 n.° 4398 e 4 aprile 1861 n.° 4702, e' prorogata a tutto il mese di decembre del corrente anno, ed estesa a tutte le Provincie attuali del Regno per la pienezza dei suoi effetti.

Testo in vigore dal 6 luglio 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-04;62~art1 · fonte del testo

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