Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1921 al 15 agosto 1921. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1921, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]SFORZA.

[11]Visto, Il guardasigilli: FERA.

Testo in vigore dal 6 luglio 1921 al 15 agosto 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-07-03;846~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari