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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 luglio 1919, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie del fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nelle sedute del 19 giugno 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 26 giugno 1919.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Tittoni.
[14]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Testo in vigore dal 2 luglio 1919 al 20 agosto 1919
