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E' data facolta' al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, durante il mese di luglio 1894, quegli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1894-95 non approvati dal Parlamento entro il 30 giugno 1894; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di' 23 novembre 1893, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresi' delle posteriori note di variazioni presentate fino al 20 giugno 1894.
Testo in vigore dal 30 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
