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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 ottobre 1917, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformita' degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916 e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge. 1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 26 luglio 1917.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Boselli - Sonnino.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1917, n. 1775

1

La L. 28 ottobre 1917, n. 1775 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e' prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917".

Testo in vigore dal 20 novembre 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1917

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1917 al 20 novembre 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1917, n. 1775

    La L. 28 ottobre 1917, n. 1775 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e' prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-07-26;1218~art1 · fonte del testo

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