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[1]Ognuna delle Alte Parti contraenti avra' facolta' di stabilire Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli nei porti, citta' od altri luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il dritto di eccettuarne quei luoghi che loro sembrasse conveniente. Ma questa riserva non potra' applicarsi ad una delle Alte Parli contraenti che in quanto lo fosse egualmente a tutte le altre Potenze.
[2]I suddetti Agenti, poiche' avranno presentato le loro patenti di nomina, saranno ammessi e riconosciuti, e l'exequatur verra' loro spedito senza spesa e nella forma stabilita nei rispettivi Paesi.
[3]In virtu' della presentazione dell'exequatur alle Autorita' amministrative e giudiziarie del luogo in cui devono risiedere, queste presteranno loro appoggio nell'esercizio delle funzioni consolari, facendoli godere immediatamente delle prerogative ed onori spettanti al loro grado nel rispettivo distretto consolare.
[4]In caso d'impedimento, di assenza o di morte dei Consoli, o Vice-Consoli, i loro Segretari, Cancellieri, Alunni od addetti consolari che si siano anteriormente fatti conoscere come tali alle Autorita' locali, saranno di pieno diritto ammessi alla gestione dei Consolati, o Vice-Consolati senza ostacolo per parte delle suddette Autorita', che anzi dovranno prestare loro assistenza e protezione, e farli godere, durante la gestione, di tutti i diritti, privilegi, immunita' stipulati nella presente convenzione a favore dei Consoli o Vice-Consoli.
Testo in vigore dal 4 aprile 1865 al 9 maggio 2025
