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[1]Sono applicabili ai buoni, da emettersi ai sensi dell'art. 1, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191.
[2]Il rimborso per interessi e ammortamento del capitale ottenuto dall'emissione di buoni quinquennali destinato a far fronte alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191, sara' commisurato, fino a quando i buoni siano estinti o sostituiti da altri titoli di debito, all'annualita' costante necessaria per ammortizzare il debito contratto in cinquant'anni al saggio di interesse a cui i buoni sono emessi. Quando essi venissero estinti o sostituiti da altri titoli, l'annualita' sara' commisurata al periodo di ammortamento e al saggio di interessi stabiliti per i detti nuovi titoli, sempre a ragguaglio dell'intiero capitale sovvenuto in origine.
[3]Tale disposizione si estende retroattivamente alle somme fornite alle indicate ferrovie mediante l'emissione dei buoni quinquennali, di cui all'indicata legge 21 marzo 1912, n. 191.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
