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I buoni quinquennali nominativi, che si emettessero in virtu' della presente legge, potranno essere, per ogni effetto, assimilati ai titoli di consolidato nei nuovi investimenti che dovranno farsi per conto delle aziende autonome di Stato, degli Istituti di beneficenza e degli enti ecclesiastici in genere, seconde le disposizioni che verranno sancite per regolamento.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
