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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita 5 per cento quanta basti a ricavare la somma di cui nell'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino, addi' 1° luglio 1876.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Depretis. Zanardelli.
Testo in vigore dal 10 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
