Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 500.000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Udine.
[7]Tale somma sara' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per L. 250.000 nell'esercizio 1914-915 e per L. 250.000 nell'esercizio 1915-916. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di' osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIOLITTI - TEDESCO.
[12]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La somma di lire 150.000, parte di quella di lire 250.000 che per effetto della legge 19 giugno 1913, n. 863, era da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1915-916 per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine, a deroga di quanto dispone la legge stessa, e' da stanziarsi nello stato di previsione medesimo per lo esercizio 1916-917".
Testo in vigore dal 3 agosto 1916 al 16 dicembre 2009
