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[1]Il dazio di lire 50 sul siroppo di fecula dura sino a tutto il 31 dicembre 1887; col 1° gennaio 1888 questo dazio e' applicato soltanto al glucosio liquido, considerato alla voce 14 b della tariffa doganale, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª).
[2]L'aumento portato nei dazi sullo zucchero inscritti nella tariffa vigente si riproduce nella tariffa doganale citata, che entrera' in vigore il 1° gennaio 1888.
[3]Visto d'ordine di S. M. Il Ministro delle Finanze: A. MAGLIANI.
Testo in vigore dal 27 novembre 1887 al 16 dicembre 2009
