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Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale.
Testo in vigore dal 27 novembre 1887 al 16 dicembre 2009
