Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad applicare, a cominciare dal giorno 26 novembre 1887, i diritti fissati per la voce n. 30, lettere l ed m della tariffa doganale approvata; con la legge del 14 luglio 1887, num. 4703 (Serie 3ª), sull'acido acetico liquido e sull'acido acetico cristallizzato.
[2]Con l'applicazione di questi nuovi diritti verranno a cessare gli effetti dei diritti inscritti alla voce n. 3, lettere a e b della tariffa doganale vigente per l'aceto comune.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 novembre 1887.
[5]UMBERTO
[6]A. MAGLIANI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 27 novembre 1887 al 16 dicembre 2009
