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[1]I Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati a valersi delle somme inscritte nei propri bilanci per effetto dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1912, n. 1352, anche pel pagamento delle spese ordinate prima del mese di dicembre 1912 in dipendenza della spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.
[2]Sui fondi assegnati al Ministero della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1352, potranno venire imputate, fino alla somma di L. 9.000.000, spese concernenti acquisto di navi e di galleggianti disposto con le norme della legge 4 aprile 1912, n. 306.
[3]Le somme disponibili su quelle gia' stanziate e quelle tuttora da stanziare nei bilanci della guerra e della marina per effetto delle leggi 28 marzo 1912, n. 232, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 29 dicembre 1912, n. 1357, saranno per ciascuno dei due bilanci distinte in due capitoli. Nel primo capitolo, con la denominazione: «Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica» saranno compresi i fondi destinati alle restituzioni dovute al tesoro in dipendenza delle aperture di crediti straordinari convalidate con le leggi 28 marzo 1912, n. 232, e 29 dicembre 1912, n. 1357. Nell'altro capitolo, con la denominazione: «Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cireanica», saranno stanziate le rimanenti somme.
[4]Con decreti del ministro del tesoro sara' provveduto ad introdurre negli stati di previsione della spesa dei ministeri della guerra e della marina per gli esercizi 1912-913 e 1913-914 le variazioni risultanti dalle disposizioni del precedente capoverso.
Testo in vigore dal 10 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
