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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato ad ammettere in servizio nella qualita' di avventizi, in sostituzione di personale mancante, i 229 invalidi della guerra risultati idonei nell'esame di abilitazione al termine del 3º a 4º corso di istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale di assistenza e gli 88 invalidi che nell'esame medesimo, pure non avendo conseguito la idoneita', riportarono una votazione non inferiore ai 6 decimi in ciascuna materia.
[7]Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi agli invalidi predetti verranno affidate le mansioni di impiegato o di agente, a seconda che essi abbiano conseguito negli esami un voto non inferiore o inferiore ai 7 decimi.
[8]Tutti gli indicati avventizi saranno nominati a posti di ruolo, in qualita' di ufficiale o di aiuto ufficiale, a norma delle vigenti disposizioni, o di allievi commessi, a seconda del risultato degli esami, come innanzi subiti, non appena avranno avuto applicazione le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080.
[9]La presente legge andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 6 aprile 1922.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Fulci - Peano.
[14]Visto, ii guardasigilli: Luigi Rossi.
Testo in vigore dal 15 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
