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[1]Il ministro del tesoro provvedera' mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che credera' piu' opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni di cui al precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 dicembre 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Micheli - De Nava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'
Testo in vigore dal 26 dicembre 1921 al 16 dicembre 2009
