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[1]Il pagamento delle rate di rimborso alla Provincia da parte dello Stato, nella misura di lire centomila ciascuna, avra' luogo in base a certificati da rilasciarsi dall'ingegnere capo del competenze ufficio del genio civile da cui risalti lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti e la loro regolarita' in relazione alle prescrizioni del progetto approvato e delle successive perizie per varianti o soppressioni di opere od opere suppletive pure approvate dal Ministero a tenore del precedente art. 5 inclusavi l'aliquota proporzionale delle spese di progetto, direzione e sorveglianza ed escluso l'importo delle varianti e delle opere suppletive eventualmente eseguite e non ammesse a rimborso a termine dell'art. 5 succitato.
[2]Le rate di acconto come sopra stabilite non potranno eccedere agli effetti del rimborso da parte dello Stato, ne' la meta' dell'importo dei lavori eseguiti e rimborsabile (oltre il 10 % di cui sopra) ne' la somma complessiva di L. 500.000 per esercizio finanziario.
[3]Ultimati i lavori che costituiscono l'oggetto della presente convenzione, le somme ancora dovute alla Provincia saranno corrisposte in rate annuali di L. 500.000 ciascuna, salvo quella di saldo, pagabili in due semestralita' eguali anticipate.
[4]Ove i pagamenti siano ritardati di oltre tre mesi dalla presentazione del certificato di pagamento o dal termine di cui al precedente comma, saranno dovuti alla Provincia gli interessi del 5 % a norma dell'art. 40 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009
