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La Provincia si impegna di presentare tutti i progetti esecutivi per una meta' entro il primo anno della approvazione della convenzione e per una meta' nel 2° anno successivo, e di eseguire i lavori in ragione di almeno un milione di lire per esercizio finanziario, a cominciare dal 1° luglio 1915.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009
