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[1]Allegato.
[2]Schema di convenzione con la provincia di Reggio Calabria per concessione di opere.
[3]Art. 1.
[4]Lo Stato, a termini dell'art. 60 della legge 9 luglio 1908, n. 455, concede alla provincia di Reggio Calabria di anticipare ed eseguire, a sua cura, i seguenti lavori:
[5]1° lungo la strada provinciale n 95:
- a)costruzione del ponte sul torrente Amendolea;
- b)costruzione del ponte sul torrente La Verde;
- c)costruzione del ponte sul torrente Bonamico;
- d)costruzione del ponte sul torrente Careri;
- e)costruzione del ponte sul torrente Condoianni;
- f)costruzione del ponte sul torrente Torbido;
- g)costruzione del ponte sul torrente Allaro;
- h)costruzione del ponte sul torrente Precariti;
- i)costruzione del ponte sul torrente Stillaro;
[6]2° lungo la strada provinciale n. 221:
- a)costruzione del ponte sul torrente Scacciotti;
- b)costruzione del ponte sul torrente San Biagio.
[7]La concessione potra' essere estesa agli altri ponti che si riconoscesse necessario costruire, sia per completare la provinciale jonica, sia per completare altri tronchi stradali contemplati dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, in provincia di Reggio Calabria.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1916 al 16 dicembre 2009
