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[1]Nel bilancio delle entrate saranno annualmente inscritte le quote dovute, in conformita' della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, dagli Enti morali interessati a titolo di concorso nelle spese per il porto di Brindisi.
[2]Il municipio di Bari e' sostituito allo Stato nel diritto di chiedere e di riscuotere, secondo la legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della provincia di Bari e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge pei lavori del porto di Bari.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1882.
[5]UMBERTO.
[6]A. Baccarini. A. Magliani.
[7]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
