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[1]Quanto alla suddivisione degli stabili in piu' lotti, alle epoche del pagamento ed alle condizioni della vendita, il Ministro delle Finanze e' autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscera' piu' opportune nell'interesse delle Finanze ed in quello della pubblica economia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 23 gennaio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.
[6]Pietro Bastogi.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009
