Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'approvazione dei contratti avra' luogo col mezzo di decreti del Ministro delle Finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009
