Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'alienazione autorizzata dall'art. 1, e per gli effetti tutti della presente legge, e' derogato alla facolta' del riscatto, che giusta le vigenti leggi puo' competere al Demanio.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009
