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[1]L'alienazione si fara' col mezzo dell'asta pubblica, sul prezzo che verra' determinato dal Ministro delle Finanze, previa perizia descrittiva e stimativa di ciascuna proprieta', senza riguardo al valore attribuito nella tabella suindicata.
[2]Tuttavia i beni, il cui valore di perizia non ecceda le lire quattromila, potranno essere alienati per licitazioni private, da esperimentarsi ne' luoghi ove quei beni si trovano, di conformita' al disposto dell'articolo 24 della legge 13 novembre 1859, n.° 3747, e nelle forme prescritte agli articoli 120 e 155 del successivo regolamento approvato con Regio Decreto il 7 novembre 1860.
[3]Il Governo e' pure autorizzato a vendere per trattativa privata gli stabili che figurano ai numeri 333, 334, 335, e gli altri ai numeri 506, 507 e 526.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1862 al 16 dicembre 2009
