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[1]I compratori, oltre il valore del soprasoldo e degli accessorii, dovranno pagare all'atto del contratto un decimo del valore dell'appezzamento acquistato; ed avranno facolta' di ritenere in mano tutto o parte del prezzo residuo per trenta anni, corrispondendo al Regio Demanio l'annuo frutto del quattro per cento su quel valore.

[2]Sara' pure in facolta' dei compratori di estinguere il loro debito in rate annue purche' l'ammortizzazione non sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno.

Testo in vigore dal 26 giugno 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-25;2340~art3 · fonte del testo

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